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 Il Sarbanes Oxley Act e la Normativa Italiana: l’impatto sulle Imprese

Il Sarbanes Oxley Act e la Normativa Italiana: l’impatto sulle Imprese

I noti scandali Enron, Worldcom, Global Crossing, Qwest Communication International, ImClone avvenuti a partire dal 2001 negli Stati Uniti crearono un malumore tale da indurre l’allora Presidente George W. Bush a firmare, in data 30 luglio 2002, l’ormai noto Sarbanes-Oxley Act: così denominato in quanto derivante dalla combinazione della Sarbanes Bill e della Oxley Bill, a seguito dell’analisi dei due testi avvenuta presso il Conference Committee.

Fin da subito i commentatori economici, gli esperti in materia e gli analisti finanziari, dichiararono che questa riforma rappresentava il cambiamento più significativo e profondo operato sui mercati borsistici, dopo il Security Exchange Act del 1930. Questo provvedimento, che fu la risposta più dura e decisa da parte delle Autorità alla deprecabile situazione verificatasi nei mercati borsistici dopo gli scandali delle cosiddette Big Corporation si configurò da subito per i seguenti aspetti qualificanti:

  1. la creazione di un board indipendente che si occupi del monitoraggio delle società di revisione;
  2. la previsione di regole per assicurare l’indipendenza dei revisori contabili, limitando, tra l’altro, la possibilità di fornire servizi diversi dall’attività di revisione alla società che ha conferito l’incarico;
  3. la certificazione da parte del senior corporate management della veridicità del bilancio annuale e delle relazioni finanziarie della società quotata;
  4. l’imposizione di comitati di audit composti da amministratori indipendenti;
  5. la regolamentazione più rigorosa delle operazioni in titoli effettuate dagli insider, imponendo una più tempestiva e dettagliata informazione al pubblico e vietando le operazioni in determinati periodi;
  6. il divieto di erogare prestiti agli insider da parte della società;
  7. l’aggravio delle sanzioni civili e penali in caso di frode nei confronti degli investitori;
  8. la concessione di maggiori finanziamenti alla SEC (Securities and Exchange Commission).

L’impianto normativo si pose fin da subito come elemento garantista nei confronti del mercato con l’obiettivo di prevenire i cosiddetti fenomeni di Market Abuse, e con lo scopo dichiarato di infondere una rinnovata fiducia agli investitori e al mercato.

Anche nel nostro Paese, a seguito dei crack finanziari tra cui gli oramai noti Cirio e Parmalat, con la Legge 28 dicembre 2005, n. 262: ” Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari “, si volle mantenere alta l’attenzione sul tema della regolazione e della supervisione delle istituzioni finanziarie e dei mercati finanziari. Tale riforma, assimilabile alla Sarbanes Oxley Act, per obiettivi di massima e requisiti generali di corporate governance introdusse la novità del dirigente “preposto” alla redazione dei documenti contabili.

A seguito dell’approvazione della Legge 262, le società quotate sono state chiamate a soddisfare le seguenti esigenze:

  • Procedere alla nomina del “dirigente preposto”
  • Conferirgli adeguati poteri e mezzi;
  • Disegnare ed attuare adeguate procedure amministrative e contabili;
  • Identificare un modello di riferimento secondo cui valutare l’adeguatezza delle procedure amministrative;
  • Documentarne l’adeguatezza e l’effettiva applicazione;
  • Predisporre idonei flussi informativi verso gli organi di controllo;
  • Definire un modello di manutenzione del sistema di controllo interno ongoing.

Per meglio tutelare gli interlocutori sociali, quindi, il legislatore ha creato questa nuova figura: il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.  Il suddetto dirigente deve certificare l’attendibilità dei dati che derivano dalla contabilità e che quindi saranno utilizzati per redigere il bilancio d’esercizio.

Il Dirigente Preposto (DP) deve poter contare su di una struttura (Servizio di Staff) che contribuisca a:

  • Assicurare l’adeguatezza dei processiche presidiano l’informativa amministrativo finanziaria;
  • Predisporre la reportistica necessaria;
  • Supportareil Dirigente Preposto nella strutturazione di un sistema di flussi informativi; 
  • Coordinare i rapporti con le funzioni competenti per la rilevazione dei processi aziendali e del sistema dei controlli interni;

A proprio supporto il dirigente preposto può pertanto utilizzare la funzione di internal audit per “mappare” le procedure contabili e quindi controllare la “genesi” dei dati contabili che andranno ad implementare prima la contabilità generale e in un secondo momento il bilancio d’esercizio.

Volendo fornire un quadro esemplificativo e sintetico delle analogie e delle differenze che emergono dall’analisi comparata delle due normative in esame se ne può dedurre quanto segue:

Sarbanes Oxley Act (2002) Legge n. 262/2005
  • Sec. 302 Certificazione sulla veridicità dei report annuali e trimestrali, dell’informativa di bilancio e degli altri documenti contabili da parte del CEO e del CFO
  • Sec. 404 Certificazione del sistema di controllo interno da parte del CEO, del CFO e degli auditors esterni
  • Internal control report Certifica la responsabilità del management di stabilire e mantenere un’adeguata struttura di controllo interno e di reporting finanziario; contiene un assessment dell’efficacia di questa struttura e delle procedure di emissione dei reporting; la valutazione deve essere comprovata dalla società di revisione contabile che certifica lo stesso report.
  • Sec. 906Certificazione di conformità del bilancio ai regolamenti SEC e attestazione da parte del CEO e del CFO che le informazioni contenute nel periodic reports rispecchiano, fairly e in all material respects, la reale situazione finanziaria dell’emittente
  • Non esistono disposizioni specifiche per le società controllate.
  • Art. 154-bis comma 2 TUF Attestazione da parte del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all’informativa contabile anche infrannuale corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili
  • Art. 154-bis comma 3 TUF Predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la preparazione del bilancio e di ogni altra comunicazione finanziaria da parte del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
  • Art. 154-bis comma 5 TUF Attestazione, con apposita relazione, dell’adeguatezza e dell’effettiva applicazione delle procedure da parte degli organi amministrativi delegati e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Attestazione della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili secondo i regolamenti emanati dalla CONSOB.Limitatamente alle società controllate con sede in paesi che non garantiscono la trasparenza societaria identificati con decreto ministeriale:
  1. Gli atti e il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana sono sottoscritti dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest’ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
  2. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

La Legge sul Risparmio italiana è assimilabile a quanto disposto dal Sarbanes & Oxley Act laddove prescrive:

  • Section 302: che i CEO e CFO personalmente certifichino la correttezza e la completezza dell’informativa finanziaria (e non) inclusa nel bilancio.
  • Section 404: che il bilancio annuale delle società quotate sul mercato statunitense includa un “internal control report” (sottoposto a verifica da parte del Revisore Esterno) che attesti la responsabilità del management nell’implementare e mantenere un’adeguata struttura di controllo interno relativa al reporting economico-finanziario, e nel quale l’efficacia di tale struttura di controllo sia valutata alla data di riferimento.

 La Legge sul Risparmio italiana, a differenza della normativa statunitense, non prevede:

  • La verifica e l’attestazione da parte del Revisore Esterno di processi e procedure definiti dal management a supporto delle proprie dichiarazioni.
  • Indicazioni di dettaglio sui requisiti ”minimi” del sistema dei processi e delle procedure oggetto di attestazione da parte del management (SEC o Auditing Standard n°2 PCAOB)

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