preloader

Le sezioni unite della Cassazione si pronunciano sul falso in bilancio: l’impatto sui Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231/2001

Sono state le Sezioni Unite della Cassazione a mettere la parola fine alla querelle che si protraeva da quasi un anno in tema di ‘valutazioni’. Aspetto non banale anche per noi ‘operatori’ del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231, come leggeremo nel seguito.

Le Sezioni Unite della Cassazione mettono fine alla disputa sul falso in bilancio

Se nella lettera del novellato art.2621 l’inciso ‘ancorchè oggetto di valutazioni’ era stato oggettivamente tolto, dubbie erano state le interpretazioni che ne erano derivate.

Al punto che vi erano state ben tre sentenze della Cassazione di tenore opposto:

  • Sentenza 30 luglio 2015, n. 33774, nella quale si sanciva l’irrilevanza penale del falso in bilancio basato su valutazioni estimative
  • Sentenza 12 gennaio 2016, n. 890, nella quale si affermava che il riferimento ai “fatti materiali” quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realtà non vale a escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi
  • Sentenza 22 febbraio 2016 n. 6916, nella quale si faceva un passo indietro, tornando alla tesi dell’irrilevanza penale.

Nell’udienza del 31 marzo 2016, le Sezioni Unite della Cassazione hanno disposto che:

«Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione” se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l‘agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».

L’impatto sul Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231

Pur non mutando la fattispecie del reato, è indubbio che cresce molto il rischio per le imprese che possano essere incardinati processi per illeciti ex. art 2621 c.c.

Due sono i fattori di rischio da considerare:

  • L’eliminazione delle soglie di significatività
  • La procedibilità d’ufficio

Di fatto, un qualunque accertamento della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate che andasse a modificare la base imponibile per la contestazione di una valutazione di bilancio, potrebbe tramutarsi in un esposto in Procura e dunque in un procedimento per falso in bilancio.

Che interventi fare dunque sul proprio Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231?

Indubbiamente vanno rafforzati i presidi e, nel caso, definiti protocolli specifici per la fase delle chiusure contabili e della formazione del bilancio, quando invece oggi la maggior parte dei Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231 assumono come unico presidio quello dei controlli del Collegio Sindacale e dei revisori ed un raccordo e scambio informativo tra Organismo di Vigilanza e gli enti di controllo più sopra citati.

AUTORE

Consulente di organizzazione aziendale e sistemi di gestione dai primi anni ‘90, si occupa di Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231 dal 2002. E’ presidente o membro permanente di Organismi di Vigilanza in numerose società, anche di rilevanza nazionale. E’ membro di numerosi Comitati Tecnici costituiti in seno alle principali Associazioni di Categoria e relatore a seminari e convegni di rilevanza nazionale.