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Whistleblowing nei Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231 (parte 2)

La legge 179/2017 ed il whistleblowing nei Modelli organizzativi ex D.Lgs.231

Dopo che nella parte 1 qualche settimana fa abbiamo parlato delle novità introdotte dalla Legge 179/2017 in materia di whistleblowing e delle integrazioni da apportare nel Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231, nonché i canali da utilizzare per le segnalazioni, vediamo in questa seconda parte chi devono/possono essere i destinatari di queste segnalazioni ed il modo più opportuno di affrontarle.

I destinatari del whistleblowing

Pare piuttosto evidente che, in prima istanza, destinatario delle segnalazioni debba essere l’Organismo di Vigilanza. Questo perché va ricordato che il whistleblowing è stato reso obbligatorio per legge solo per chi abbia adottato un Modello Organizzativo ex D.Lgs.231. Avrebbe pertanto poco senso pensare che le segnalazioni inerenti possibili infrazioni o violazioni del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231 non fossero veicolate all’Organismo di Vigilanza.

Ci possono essere alcune eccezioni, ovvero in caso di aziende o gruppi internazionali che abbiano delle ‘hot line’ dedicate, od un Compliance Manager od altra figura di staff che sia già stata precedentemente incaricata di questo ruolo.

Nulla osta, ovviamente, a patto che:

  • Siano rispettate le medesime forme di tutela della riservatezza ed il divieto di ritorsioni previste dalla Legge 179/2017
  • Che le segnalazioni, se pertinenti rispetto al Modello Organizzativo ex D.Lgs.231 siano poi veicolate anche all’Organismo di Vigilanza

Le modalità per affrontare segnalazioni derivanti dal whistleblowing

Un possibile flusso logico per affrontare una segnalazione canalizzata all’Organismo di Vigilanza è il seguente:

  • Prima condivisione tra tutti i membri dell’Organismo di Vigilanza (necessario in particolare se la segnalazione giunge al solo Presidente)
  • Immediato riscontro all’autore della segnalazione per informarlo della presa in carico della medesima (elemento psicologico molto importante)
  • Verifica dell’inerenza della segnalazione con Modello Organizzativo ex D.Lgs.231. Nel caso la segnalazione non sia pertinente, l’Organismo di Vigilanza valuterà se trasmettere la medesima (sempre avendo cura di non segnalare l’autore della segnalazione) al livello aziendale opportuno.
  • Indagine preliminare, eventualmente ascoltando l’autore della segnalazione se non anonimo, per verificare la rilevanza e l’effettività del fatto segnalato
  • Eventuale discussione dell’esito dell’indagine preliminare con il livello aziendale pertinente, per valutare l’accaduto e concordare eventuali indagini ulteriori e/o azioni correttive

Salvo l’eventuale ultimo passo, tali attività dovranno essere oggetto di verbalizzazione assolutamente riservata da parte dell’Organismo di Vigilanza e non divulgate in azienda.

AUTORE

Consulente di organizzazione aziendale e sistemi di gestione dai primi anni ‘90, si occupa di Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231 dal 2002. E’ presidente o membro permanente di Organismi di Vigilanza in numerose società, anche di rilevanza nazionale. E’ membro di numerosi Comitati Tecnici costituiti in seno alle principali Associazioni di Categoria e relatore a seminari e convegni di rilevanza nazionale.