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 Il Sistema sanzionatorio ex D.Lgs. 231/2001

Il Sistema sanzionatorio ex D.Lgs. 231/2001

Le sanzioni: tipologia e disciplina

Volendo fornire un quadro completo e al tempo stesso sintetico, delle sanzioni che possono essere comminate in sede giudiziale per quanto concerne gli illeciti amministrativi che dipendono da reato e sono contemplati dal Decreto 231/2001 all’art.9, possiamo distinguere le seguenti categorie:

  1. sanzioni pecuniarie;
  2. sanzioni interdittive;
  3. confisca: al momento della sentenza di condanna, il giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto derivante dal reato, eccetto che per quella parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti di terzi in buona fede (art. 534 c.c); la confisca può avere ad oggetto “somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (confisca per equivalente)”;
  4. pubblicazione della sentenza: al momento dell’applicazione del giudice di una sanzione interdittiva nei confronti dell’ente, questi può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell’ente (in uno o più quotidiani da lui scelti oppure mediante affissione nel Comune dove l’ente ha sede).

Le sanzioni pecuniarie

Questo tipo di sanzione viene applicata sempre in ogni illecito amministrativo dipendente da reato (art. 10 comma 1); ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono essere quantificate con il sistema delle quote, previsto dall’art. 11 del Decreto stesso e possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1000. Il valore di ogni quota invece, può variare da un minimo di € 250,23 ad un massimo di € 1549,37. Per quanto riguarda invece la definizione dell’importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l’ente “allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione” (art. 11).

Il giudice nella sostanza può decidere l’ammontare della sanzione pecuniaria sulla base di questi principi:

  1. gravità del fatto;
  2. grado della responsabilità dell’ente;
  3. attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L’importo della quota e’ fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione, cosicché sì evitino eccessi rigoristici ovvero, di converso, l’irrogazione di una sanzione assolutamente non congrua rispetto alla ragguardevole consistenza finanziaria dell’ente.

Le sanzioni interdittive

Altro discorso, invece,  per quanto riguarda le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001, che possono aggiungersi alle precedenti. Queste risultano essere:

  1. interdizione dall’esercizio dell’attività;
  2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  3. divieto di contrattare con la P.A.;
  4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per questa tipologia di sanzioni è prevista l’applicazione solo nella misura in cui vi è una esplicita previsione normativa in relazione ai reati presupposto, in base al principio di legalità e tassatività delle sanzioni interdittive stesse, ma anche se:

  • il reato è commesso da soggetto in posizione apicale: l’ente deve trarre dal reato un profitto di rilevante entità;
  • il reato è commesso da un soggetto sottoposto all’altrui direzione: la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
  • gli illeciti sono reiterati.

Infine è opportuno rilevare che le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente. Anche in questo caso la determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva è demandata alla discrezionalità del giudice, che dovrà innanzitutto seguire i criteri indicati dall’art 11 (criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie), tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti simili a quello commesso. Questa tipologia di sanzioni comunque, può avere una durata non inferiore  a 3 mesi e non superiore a 2 anni.

Conclusioni

In ultima analisi, come si evince dalle considerazioni sopra riportate, questo impianto sanzionatorio privilegia gli aspetti preventivi piuttosto che quelli repressivi, imponendo l’adozione dei Modelli di Organizzazione come unico ed efficace strumento, per evitare conseguenze dannose alla propria società.gli illeciti sono reiterati.

Si può affermare che se le sanzioni pecuniarie vanno a colpire il profilo statico di una società, cioè il suo patrimonio, le misure interdittive mirano invece al suo apparato funzionale, cioè alla prospettiva dell’attività economica.

Come precedentemente descritto, l’apparato sanzionatorio presenta carattere progressivo, in modo da mantenere l’efficacia delle sanzioni sulla base della situazione economico – patrimoniale  aziendale, in stretta relazione al reato eventualmente commesso.

Le condotte illecite che possono sorgere nell’ambito aziendale sono, con elevata frequenza, dovute a decisioni del vertice aziendale e non ad iniziative personali di singoli collaboratori: è, dunque, questa l’attitudine comportamentale d’azienda da avversare, a favore di un’organizzazione che operi nel lavoro con liceità.

Accanto a fenomeni di illiceità nell’impresa, vi sono ora quelli di illiceità dell’impresa, ove il reato è commesso da coloro che hanno compiti di rappresentanza e/o di gestione allo scopo di recare profitto all’organizzazione.

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