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La Business Continuity ed il Modello Organizzativo ex D.Lgs.231

Chi pensava che un Business Continuity Plan fosse materia solo per grandi aziende erogatrici di servizi essenziali, si è dovuto ricredere in questa fase di emergenza dovuta al coronavirus Covid-19.

Certamente siamo di fronte ad un evento difficilmente prevedibile, soprattutto di questa portata, ma numerosi sono gli eventi che possono provocare l’indisponibilità di una o più risorse aziendali.

Il Modello Organizzativo ex D.Lgs.231 trae giovamento e robustezza dall’esistenza di un Business Continuity Plan, dal momento che è proprio nelle fasi di emergenza, se non gestite, che è più facile operare in deroga, a volte anche mettendo a rischio alcuni basilari principi di legalità.

Incremento del rischio ai sensi del D.Lgs.231

Di norma il Modello Organizzativo ex D.Lgs.231 è tarato sulle condizioni operative normali: ma quali sono i rischi che possono insorgere, od essere incrementati, in una fase emergenziale?

Prendiamo ad esempio la fase attuale, caratterizzata da una forte emergenza sanitaria che si ripercuote addirittura fino ad un lockdown della maggior parte delle attività.

Il principale rischio è ovviamente quello di contagi avvenuti sul luogo di lavoro, che potranno essere considerati malattie professionali e dunque ingenerare – laddove fosse dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio il nesso eziologico ed una carenza di misure di mitigazione del rischio – una responsabilità ex D.Lgs. 231 per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.

Ma non è l’unico. Citiamo ad esempio, a titolo non esaustivo, i seguenti:

  • Sempre in ambito sicurezza sul lavoro, una minor attenzione alle misure ordinarie o la necessità di ricorrere a personale privo delle qualifiche previste o la difficoltà nel raccogliere la documentazione per la verifica di idoneità tecnico-professionale
  • La chiusura dei bilanci e le comunicazioni sociali più in generale
  • La difficoltà a reperire sul mercato determinate materie prime, che potrebbe alterare le caratteristiche dei prodotti (in relazione ad eventuali frodi nel commercio)
  • L’accesso a procedura di gara urgenti e con procedure semplificate, che potrebbero essere più facilmente manipolabili
  • Il largo ricorso ad ammortizzatori sociali che, uniti alla possibilità di smart working difficilmente controllabile dagli enti, potrebbero dare adito a truffe ai danni dell’INPS
  • L’utilizzo dello smart working potrebbe rendere meno solido il sistema di protezione dei dati ed i sistemi di autorizzazione (ai pagamenti, per esempio) e rendere pertanto le aziende più vulnerabili anche alle frodi dei dipendenti infedeli.

La Business Continuity ed il Modello Organizzativo ex D.Lgs.231

Se l’attuale emergenza ci ha fatto toccare con mano che l’assenza di un Business Continuity Plan rischia di mettere in ginocchio un’impresa, è anche vero che un’emergenza non gestita incremento il rischio di illeciti sia a vantaggio dell’ente, che a suo svantaggio.

Pertanto un Business Continuity Plan, rendendo più solida l’organizzazione e la sua resilienza rispetto all’emergenza, rende di fatto più solido tutto l’impianto del suo Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231.

Con questo non si vuole affermare che le aziende dovrebbero modificare il proprio Modello Organizzativo in questo momento, ma che, al di là dell’attuale emergenza da coronavirus Covid-19, nell’ottica della protezione del Business ed indirettamente di una miglior gestione del rischio ex D.Lgs.231 dovrebbero pensare di dotarsi di un adeguato Business Continuity Plan.

Rivolgendosi a professionisti del settore del Risk Management, quali la consociata Artea srl (www.artea.it)

AUTORE

Consulente di organizzazione aziendale e sistemi di gestione dai primi anni ‘90, si occupa di Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231 dal 2002. E’ presidente o membro permanente di Organismi di Vigilanza in numerose società, anche di rilevanza nazionale. E’ membro di numerosi Comitati Tecnici costituiti in seno alle principali Associazioni di Categoria e relatore a seminari e convegni di rilevanza nazionale.