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Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231 ai tempi del coronavirus covid 19

L’attuale emergenza sanitaria, legata alla diffusione del temibile coronavirus denominato Covid 19,  ed il conseguente distanziamento sociale, pone l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231 di fronte a diversi dilemmi:

  • Come comportarsi in modo proattivo di fronte al problema che stanno affrontando le aziende per fronteggiare il coronavirus Covid 19 
  • Come garantire la continuità d’azione, che sappiamo essere elemento che caratterizza l’attività dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231, in un momento nel quale le aziende sono in larga parte chiuse o, nel migliore dei casi, operano attraverso smart working 

I rischi dell’impresa ex d.lgs.231 di fronte al tema coronavirus covid 19

La prima riflessione da fare, per tutte le aziende che hanno continuato ad operare nei periodi del distanziamento sociale, o che stanno operando tutt’ora nel periodo di esteso lock down, è il fatto che una non corretta od incompleta applicazione delle misure di sicurezza previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19”, firmato il 14 marzo 2020 da sindacati, imprese e governo, espone a molteplici rischi:

  1. La salute dei lavoratori e, con essa, di quella dei loro familiari nonché la continuità del business laddove vi fosse un focolaio in azienda
  2. Una possibile causa civile nei confronti del Datore di lavoro/Dirigente responsabile/Preposto, laddove vi fosse un contagio da coronavirus Covid 19 da parte di un dipendente
  3. Una possibile responsabilità penale del Datore di lavoro/Dirigente responsabile/Preposto, e conseguentemente dell’ente ex Lgs. 231

Benchè il nesso eziologico tra contagio e luogo di lavoro non sarebbe semplice da dimostrare, soprattutto in sede penale ove il nesso deve essere ‘oltre ogni ragionevole dubbio’, è un aspetto che non va certo sottovalutato.

Pertanto, premesso che la priorità dell’azienda deve essere in primis la tutela del lavoratore, della sua famiglia e della comunità tutta, l’ottimizzazione delle misure di sicurezza per mitigare il rischio di contagio da coronavirus Covid 19 permette all’azienda di affrontare più serenamente anche eventuali procedimenti ex D.Lgs.231

Perché non vi è alcun dubbio che, al di là della suddetta difficoltà di provare il nesso eziologico, un Pubblico Ministero ed il Giudice che dovesse decidere per un rinvio a giudizio, avrebbero un approccio assai diverso con un’azienda che ha fatto tutto quello che era in suo potere per limitare il rischio di contagio da coronavirus Covid 19, rispetto a quella che ha mandato i lavoratori ‘allo sbaraglio’. 

L’Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231 di fronte al tema coronavirus covid 19

Consapevole di questo problema, l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231 avrebbe dovuto, sin da subito e deve tuttora, richiedere informative sistematiche sulle misure via via messe in atto dall’azienda per limitare il rischio di contagio da coronavirus Covid 19, sollecitandole ove non adottate.

Naturalmente non è in grado di verificare la loro effettività, ma l’acquisizione di fotografie scattate dal personale aziendale può essere utile a documentare, sia per l’azienda che per l’Organismo di Vigilanza, l’effettività di tali misure anche in eventuale chiave difensiva.

Si è inoltre dibattuto se tali misure debbano comportare la modifica del DVR Rischio Biologico o meno, dal momento che non si tratta di un rischio professionale, ma di un problema di salute pubblica.

A questo proposito occorre fare un distinguo: per le aziende che operano in settori ove il rischio infettivo è un rischio professionale (strutture mediche, strutture socio-assistenziali, strutture che operano a stretto contatto col pubblico), occorre che le misure adottate per mitigare il rischio di contagio da coronavirus Covid 19 comportino un’integrazione (o la creazione, se assente) del DVR Rischio Biologico.

Per tutte le altre aziende tale impellenza non c’è, ma per maggior tutela si potrebbe valutare di inserire i protocolli in un allegato al DVR – al di fuori del rischio biologico ma approvato previa consultazione nelle more del DVR stesso (magari quest’ultimo passaggio da fare dopo aver privilegiato la tempestività nell’adozione delle misure).

Pertanto questo potrebbe anche essere il suggerimento dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231, rispetto ad un tema ampiamente dibattuto in questo periodo.  

La continuità d’azione dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231 ai tempi del coronavirus covid 19

La continuità d’azione dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231, naturalmente per le aziende attive, deve essere garantita in due modi:

  • Attraverso l’attività di monitoraggio attivo di cui sopra
  • Attraverso l’esecuzione di vigilanze in remoto

Da notare che la modalità in remoto con tutta probabilità sarà da privilegiare nei primi tempi anche dopo la ‘riapertura’, dal momento che saranno fortemente sconsigliate le riunioni fisiche non essenziali e sarà ancora da privilegiare lo smart working, per quanto possibile.

Nel caso in cui la vigilanza si debba espletare solo tramite interviste a soggetti aziendali, si può utilizzare una delle numerose applicazioni disponibili, anche gratuitamente, per le videoconferenze.

Se invece la vigilanza prevede l’acquisizione verifica di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza, questo può essere fatto in duplice modalità:

  • Direttamente nel corso della videoconferenza, tramite le opzioni di condivisione dello schermo o dei file fisici
  • In modo asincrono, con la preventiva selezione dei documenti da esaminare – da elenchi o registri, estrazioni contabili ecc… – , l’esame in remoto da parte dell’OdV e con un confronto successivo con i responsabili aziendali per eventuali chiarimenti

Non sempre e non tutti i processi aziendali possono essere verificati in questo modo ed occorre pertanto che l’Organismo di Vigilanza riveda la pianificazione per l’anno 2020, privilegiando in questo primo semestre i processi più adatti ad una verifica in remoto.

Modifiche al Modello Organizzativo ex D.Lgs.231

Non si reputa necessario che l’Organismo di Vigilanza segnali necessità di aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231 a seguito dell’emergenza da coronavirus covid 19.

AUTORE

Consulente di organizzazione aziendale e sistemi di gestione dai primi anni ‘90, si occupa di Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231 dal 2002. E’ presidente o membro permanente di Organismi di Vigilanza in numerose società, anche di rilevanza nazionale. E’ membro di numerosi Comitati Tecnici costituiti in seno alle principali Associazioni di Categoria e relatore a seminari e convegni di rilevanza nazionale.