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Sull’idoneità ed adeguatezza del Modello Organizzativo 231 (parte 1)

L’idoneità e l’adeguatezza del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231 sono uno dei punti più oscuri e dibattuti dalla Dottrina, dal momento che la Giurisprudenza si è espressa in talune occasioni, ma sempre in situazioni circostanziate dalle quali non è facile trarre indicazioni universali.

Né aiuta più di tanto l’art.6 del D.Lgs. 231, dove il Legislatore ha fissato delle linee essenziali, all’interno delle quali ciascun ente può mutuare le proprie regole organizzative, facendo riferimento alle best practice in uso.

Gli elementi essenziali per la valutazione sull’idoneità e l’adeguatezza del Modello Organizzativo

Ciò premesso, è comunque possibile trarre indicazioni e capire come operano i Giudici in sede di sindacato di idoneità di un Modello Organizzativo. E di conseguenza anche le domande che dobbiamo farci noi, consulenti per Modelli Organizzativi e membri di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231, per anticipare eventuali giudizi negativi.

E’ pacifico che non si possa pretendere che un‘azienda adotti, aprioristicamente ed in modo palesemente non graduato in funzione del rischio effettivo, ogni cautela possibile immaginabile. Anche perché in questo caso il costo ‘organizzativo’ tenderà certamente ad essere sproporzionato rispetto al rischio.

Ciononostante, non si può prescindere da alcuni principi essenziali, tra i quali:

  • L’adozione di best practice che possono essere costituite da norme e standard (per esempio ISO 14001, OHSAS18001 o ISO 37001), linee guida internazionali, codici di autodisciplina e Linee Guida specifiche delle Associazioni di categoria
  • Una corretta e sistematica declinazione dei principi di tracciabilità delle operazioni, segregazione delle responsabilità e documentazione dei controlli

E’ del tutto evidente, come più sopra espresso, che tali principi non possono non tenere conto della realtà organizzativa e della effettiva esposizione al rischio, dal momento che nessun Giudice potrà mai pretendere l’adozione di misure preventive abnormi e non adatte all’organizzazione che le dovrebbe mettere in pratica.

La violazione fraudolenta del Modello Organizzativo

Vi è poi un ulteriore elemento, confermato dalla sentenza della Cassazione in esito al caso Impregilo, per la valutazione di idoneità ed adeguatezza del Modello Organizzativo.

Non è sufficiente che vi sia un’elusione ‘ semplice’ del Modello Organizzativo, in quanto l’elusione deve essere fraudolenta, che secondo la Suprema Corte “non può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello, ma descrive piuttosto “una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola. Vi deve essere pertanto “una condotta di ‘aggiramento’ di una norma imperativa, non una semplice e ‘frontale’ violazione della stessa“.

Dunque, partendo da questo presupposto per altro già ben noto, un Modello Organizzativo per essere adeguato ed idoneo dovrebbe poter condurre ad un potenziale illecito solo se aggirato tramite condotte ingannevoli e non a seguito di una semplice omissione. Ma queste sono riflessioni più ampie che meritano un intervento dedicato.

Adeguatezza ed idoneità della struttura del Modello Organizzativo

Un ultimo consiglio ci sentiamo di dare: meglio non ‘sperimentare’ strutture del Modello Organizzativo non convenzionali.

Non perché riteniamo quelle adottate nella maggior parte dei casi particolarmente efficaci (perché anzi, non sempre sono così funzionali e fruibili da parte del destinatari) quanto perché è condiviso il timore che il giudizio di idoneità da parte del Giudice possa essere negativamente influenzato e reso complicato da una struttura ‘diversa’.

Meglio percorrere (e fare percorrere) strade note.

AUTORE

Consulente di organizzazione aziendale e sistemi di gestione dai primi anni ‘90, si occupa di Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231 dal 2002. E’ presidente o membro permanente di Organismi di Vigilanza in numerose società, anche di rilevanza nazionale. E’ membro di numerosi Comitati Tecnici costituiti in seno alle principali Associazioni di Categoria e relatore a seminari e convegni di rilevanza nazionale.